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Rinnovo certificati di sicurezza

Il CERTIFICATO DI SICUREZZA attesta la rispondenza dell’imbarcazione da diporto, cioè dell’unità di lunghezza scafo superiore a 10 metri, soggetta ad iscrizione, alle disposizioni delle norme tecniche e amministrative di sicurezza previste dall’attuale legislazione nautica.

Il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni, per le unità nuove, marcate CE, delle categorie C e D mentre per le unità delle categorie A e B la validità del certificato iniziale è invece di 8 anni. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche dopo il primo rinnovo devono essere effettuate ogni 5 anni, salvo le visite occasionali, nei casi di sinistri, gravi avarie, cambio del motore, ecc.

Il regolamento di attuazione al codice della nautica, prevede che il certificato di sicurezza, alla scadenza della validità, si rinnova automaticamente per la durata di cinque anni, mediante vidimazione di un ente Notificato.

I tecnici dello studio, in qualità di Tecnici Operativi di Organismi Notificati, possono effettuare visite ai fini del rilascio e rinnovo dei certificati.

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